Abrogazione della rateizzazione delle plusvalenze

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L’art. 15 del disegno di legge di Bilancio 2026 sostituisce integralmente l’art. 86, c. 4 Tuir abrogando la possibilità attualmente prevista di tassare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento, su scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°. 
Quindi, eliminata la facoltà di accedere al beneficio per la generalità dei beni, le plusvalenze realizzate, sulla base delle disposizioni novellate, concorreranno a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.
Le novità si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e, quindi, a quelle realizzate a partire dal 2026, se si tratta di soggetti “solari”.
Restano ferme le regole per le plusvalenze realizzate per cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali potranno ancora essere rateizzate fino a un massimo di 5 periodi di imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Le regole già vigenti, peraltro, rimangono in essere anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro e nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.


Italia Oggi 23.12.2025