Per le informative scadenze più dettagliate e invio anche al debitore
L’art. 130 del Codice della crisi prevede ora una sequenza più articolata degli obblighi informativi del curatore nella liquidazione giudiziale, modificando la scansione temporale ed ampliando la sfera dei destinatari, includendovi anche il debitore.
Nel dettaglio:
- informativa sommaria entro 30 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, con cui il curatore informa il giudice delegato sugli accertamenti compiuti e sugli elementi acquisiti, riferendo senza indugio se il debitore o gli amministratori non consegnano i libri contabili e il bilancio dell’ultimo esercizio;
- relazione particolareggiata, predisposta entro 60 giorni dall’esecutività dello stato passivo, che tratta tutto ciò che può essere utile ai fini delle indagini penali;
- rapporti riepilogativi (il primo dopo 4 mesi dallo stato passivo e gli altri ogni 6 mesi successivi) trasmessi, insieme al rendiconto di periodo e copia degli estratti conto, anche al Comitato dei creditori che, nei 15 giorni successivi, può formulare osservazioni.
- nei successivi 15 giorni, copia del rapporto con le eventuali osservazioni del comitato è trasmessa al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti (non è più prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese).
Il Sole 24 Ore 04.08.2025