IVA all’importazione
Esiste una sproporzione sanzionatoria, che comporta l’evasione dell’Iva all’importazione, punita con la confisca del bene (equivalente a un’imposta del 100%), anche se il contribuente che aveva inteso porre in essere l’evasione corrisponde poi il tributo (al massimo oggi pari al 22%), la sanzione e gli interessi, correlati all’Iva evasa.
La Corte Costituzionale si è pronunciata per l’illegittimità di questa disposizione, in relazione a un fatto del 2012. La norma di riferimento è l’art. 70, c. 1 Dpr 633/1972, che qualifica l’Iva all’importazione come diritto di confine, con applicazione, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, delle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
La sentenza n. 93/2025 della Consulta, depositata il 3.07.2025, riconosce che questa assimilazione attiene essenzialmente all’identità del fatto generatore e del momento di esigibilità rispetto ai dazi doganali. Mantiene, tuttavia, la sua natura di tributo, la cui natura è radicalmente diversa dai dazi doganali, che hanno la finalità di aumentare il prezzo di specifiche merci, nella prospettiva di proteggere l’economia e il mercato interno, nonché ad alimentare le risorse proprie dell’Unione europea.
Il Sole 24 Ore 6.07.2025
Il Sole 24 Ore 6.07.2025