Riporto fiscale delle perdite

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Firmato il decreto MEF 27.06.2025 sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali ex art. 177-ter Tuir. Tale norma primaria consente di disapplicare le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi, eccedenze Ace) quando le operazioni (acquisizioni societarie, fusioni, scissioni, conferimenti aziendali) si verificano tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo. La nozione di gruppo è quella dell’art. 2359 del Codice civile. I casi di disapplicazione riguardano le perdite infragruppo (conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a tali operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali) e quelle omologate (conseguite nei periodi d’imposta precedenti, ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto delle specifiche norme del Tuir). Tra le perdite infragruppo non rientrano quelle conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024. Quelle omologate si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni al riporto ex articoli 84, 172, 173 e 176 Tuir.

Diventa cruciale il concetto di anzianità di partecipazione al gruppo. A tale riguardo in caso di fusione fra più società l’incorporante o la risultante avrà, come anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione. In caso di fusione fra società non tutte appartenenti al medesimo gruppo, l’anzianità dell’incorporante o risultante decorre dalla data di efficacia della fusione. Similmente in caso di scissione la beneficiaria avrà un’anzianità pari alla minore fra quelle della scissa e della beneficiaria stessa. In caso di scissione di società non appartenenti al medesimo gruppo l’anzianità della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione. Se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa. Nei conferimenti di azienda si applicano le regole delle scissioni parificando la conferitaria alla beneficiaria e la conferente alla scissa.

Per il riporto delle posizioni soggettive nelle acquisizioni societarie e nelle operazioni straordinarie l’importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo e omologate. In caso di operazioni tra società con anzianità differenti, si considera effettuata prima l’operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente. Le disposizioni del decreto si applicano anche agli interessi indeducibili e alle eccedenze Ace. È prevista una norma di coordinamento col consolidato fiscale.


Il Sole 24 Ore 28.06.2025