Scadenza per stipula polizze catastrofali

La scadenza dell’obbligo di contrarre polizze catastrofali varia in funzione della dimensione di impresa, così come sintetizzato:
- per le imprese di medie dimensioni (meno di 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) è fissata al 1.10.2025;
- per le piccole e microimprese (rispettivamente meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) è fissata al 31.12.2025;
- per le grandi imprese (che superano 2 dei seguenti limiti, ovvero totale dell’attivo 25 milioni di euro, ricavi 50 milioni di euro e dipendenti in media 250) la scadenza è fissata al 30.06.2025
I beni oggetto di copertura sono quelli individuati dall’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., ovvero: terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi, quindi, gli altri beni e le immobilizzazioni materiali in corso e acconti, nonché il magazzino.
La norma impone di assicurare i beni indipendentemente dal titolo: pertanto, l’obbligo sussiste anche per i beni condotti in locazione o leasing, e non solo di proprietà. Da questo punto di vista il riferimento agli schemi di bilancio serve solo alla corretta individuazione degli asset interessati.
Il riferimento ai beni in questione è contenuto nell’art. 1, c. 101 L. 213/2023, che ha originariamente istituito l’obbligo. Poi l’aspetto ha assunto contorni di maggiore chiarezza a seguito del D.L. 155/2024, che all’art. 1-bis ha stabilito che il riferimento ai beni dell’attivo patrimoniale indicati dalla legge di Bilancio 2023 si deve intendere a quelli a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Pertanto, già questa norma portava a ritenere che il riferimento ai beni dell’attivo fosse stato fatto per individuare quelli oggetto di copertura obbligatoria, a prescindere dal fatto che fossero o meno iscritti in bilancio (quindi di proprietà se iscritti, o in locazione o leasing se non iscritti, sulla base delle regole vigenti, ad esempio, per i soggetti Oic adopter).
Questa lettura è stata ulteriormente avallata dalle Faq del Mimit relative al decreto n. 18 del 30.01.2025. In una risposta, infatti, è stato chiarito che il riferimento agli schemi di bilancio del Codice civile deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione, motivo per cui l’imprenditore deve assicurare quei beni impiegati nell’esercizio dell’impresa anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà.
Chiarito l’aspetto, un tassello ulteriore è stato apportato dalla conversione del D.L. 39/20: qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impesa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, deve comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza in quanto l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.
Quest’ultimo è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Se il proprietario dovesse essere inadempiente, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Circa il rimborso dei premi stipulati, delle spese del contratto e delle somme da lucro cessante, l’imprenditore che ha stipulato la polizza ha il privilegio ex art. 1891, c. 4 c.c. La norma, infatti, prevede che, in caso di assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, per i premi e le spese contrattuali, il contraente ha il privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Il Sole 24 Ore 31.05.2025