Deduzione 120% del costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024

Durante la fase di predisposizione del bilancio, le aziende stanno sperimentando per la prima volta la maxi-deduzione del 120% del costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024, introdotta dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023 e prorogata dalla L. 207/2024 per il triennio 2025-27.
È una delle principali innovative agevolazioni fiscali introdotte in favore delle imprese che hanno incrementato nel corso del 2024 il personale stabile, la cui attività di verifica e calcolo può però risultare articolata nelle aziende di grandi e complesse dimensioni, soprattutto se appartenenti a un gruppo. Infatti, possono essere numerose e analitiche le attività di verifica e valutazione prodromiche alla rilevazione della variazione in diminuzione del reddito d’impresa nel modello Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024 (pari al 20% del costo del lavoro “agevolato”) o del maggior costo del lavoro nella dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi professionisti.
Altrettanto numerose e articolate sono le fonti che disciplinano le regole di applicazione della maggiorazione del 20%, costituite, oltre che dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023, dal decreto ministeriale attuativo del 25.06.2024, dalla circolare n. 1/E/2025 e dalla relazione illustrativa del decreto attuativo, richiamata dalla stessa circolare. Inoltre, la fruizione di questo nuovo beneficio potrebbe richiedere il coinvolgimento, oltre che dei dipendenti degli uffici interni societari interessati, anche di diversi professionisti, quali quello che elabora le buste paga e il relativo costo nonché quello che gestisce la fiscalità societaria, qualora tali consulenti non coincidano.
La casistica più complessa da gestire è sicuramente quella di un’azienda appartenente a un gruppo, in quanto le norme di legge e di prassi richiedono di estendere la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, oltre che alla singola società, anche al cosiddetto gruppo interno, in quanto considerato come un unico soggetto economico. In via preliminare occorre individuare le società che compongono il gruppo interno e cioè quelle residenti controllanti, controllate e collegate in base ai commi 1 e 3 dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nonché le fiduciarie, incluse le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero. Devono invece escludersi le società controllate da altre società non facenti parte del gruppo, mentre i dati delle società collegate e di quelle a controllo congiunto (con consenso unanime obbligatorio delle parti controllanti per assumere decisioni strategiche) si considerano in proporzione alla quota di controllo e partecipazione in esse detenute.
L’individuazione del perimetro del gruppo interno è fondamentale poiché anche a tale livello devono risultare soddisfatti i requisiti di legge e cioè l’incremento occupazionale dei tempi indeterminati (pari alla somma dell’incremento di tali lavoratori di ciascuna società) e l’incremento occupazionale complessivo (compresi i contratti a tempo determinato), entrambi calcolati confrontando i dati del personale al 31.12.2024 rispetto al quelli medi del 2023 (determinati rapportando il numero dei giorni in forza ai 365 giorni dell’anno). L’incremento occupazionale complessivo deve essere determinato al netto delle diminuzioni di personale verificatesi nelle società del gruppo.
Pertanto, il consulente incaricato di determinare la maggiorazione del 20% del costo del lavoro deducibile deve collezionare tutti i dati delle società appartenenti al gruppo interno e sommarli al fine di accertare la sussistenza dell’incremento occupazionale (anche complessivo) dell’intero gruppo interno.
Il Sole 24 Ore 27.04.2025