Rottamazione-quater

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La domanda per essere riammessi alla rottamazione quater scade il 30.04.2025. Il rientro alla definizione agevolata è però precluso per chi è decaduto nel 2025. Come chiarito nel documento “Le principali novità della riforma della riscossione e la riammissione alla rottamazione quater”, pubblicato dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, il rientro alla rottamazione è negato ai contribuenti, in regola con il pagamento delle rate fino al 31.12.2024, che hanno tempestivamente pagato le prime 6 rate, ma che sono incorsi nella decadenza dalla procedura nel 2025, non avendo versato la 7^ rata entro il 5.03.2025, considerata la tolleranza di 5 giorni dalla scadenza del 28.02.2025.
La riammissione alla rottamazione quater riguarda solo chi ha già aderito alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, ma che è decaduto in quanto: non ha versato una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024; non ha effettuato alcun pagamento; ha pagato in ritardo almeno una rata, tra quelle in scadenza il 31.12.2024, rispetto al termine previsto, cioè dopo i 5 giorni di tolleranza o ha pagato un importo inferiore a quello dovuto. La domanda di riammissione deve essere presentata anche dai contribuenti che sono decaduti, a causa del tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione, pure se hanno poi pagato tutte le somme dovute per la definizione. 
La domanda di riammissione salva il contribuente, anche se, per effetto dei pagamenti fatti in ritardo, le somme chieste a seguito della riammissione potrebbero essere di pochi euro. L’importo dovuto per la definizione, infatti, terrà conto degli eventuali pagamenti effettuati dopo l’intervenuta decadenza del piano ordinario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale.
La decadenza da un piano di pagamento della definizione comporta la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi. Pertanto, qualsiasi pagamento fatto dopo la decadenza del piano è considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include, oltre agli importi dovuti a titolo di «capitale» (cioè le somme da corrispondere per la definizione), anche quelli dovuti per sanzioni e interessi.
Con la riammissione alla rottamazione quater, il contribuente dovrà versare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme per interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. In caso di riammissione alla rottamazione quater il precedente piano di dilazione è in toto sostituito dal nuovo e sarà questo l’unico piano che i contribuenti dovranno rispettare, fino al pagamento integrale e tempestivo delle rate. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro il 31.07.2025, oppure fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31.07 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027. Resta ferma la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti. Ad esempio, per la scadenza del 31.07.2025, il pagamento è nei termini, se eseguito entro il 5.08.2025. Alle somme da pagare, si devono aggiungere gli interessi del 2%, a decorrere dal 1.11.2023.


Il Sole 24 Ore 19.04.2025