Testo Unico della riscossione

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Il Testo unico della riscossione (D.Lgs. 24.03.2025, n. 33) non risolve i problemi dell’applicazione degli oneri di riscossione ai crediti tributari degli enti locali. Questi ultimi possono riscuotere direttamente, per il tramite dell’agenzia delle Entrate-Riscossione o di un soggetto privato iscritto all’albo del Mef, di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997.
L’art. 1, c. 15 della legge di Bilancio 2022 ha eliminato gli oneri della riscossione per i carichi affidati dal 1.01.2022 all’agente nazionale, modificando l’art. 17 D.Lgs. 112/1999, recepito, senza modifiche, dall’art. 209 del nuovo Testo Unico che sarà vigente dal 2026.
La disposizione della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha determinato l’insorgere di due problemi. Il primo, di carattere interpretativo, ha riflessi sulla corretta (in)applicabilità degli oneri in questione. Il secondo, invece, rappresenta una questione di equità poiché l’attuale legislazione, se interpretata correttamente, pone su piani differenti i titolari di posizioni debitorie in funzione della sola scelta, da parte degli enti, del soggetto che si occuperà della riscossione.
Visto l’intervento sulla norma generale che disciplina gli oneri per il funzionamento della riscossione nazionale, è evidente che la disapplicazione degli oneri di riscossione riguardi tutti i crediti affidati all’AdeR. Pertanto, all’ente locale non dovrebbe essere dovuto alcunché se l’avviso di accertamento esecutivo, formato nel rispetto dell’art. 1, c. 792 L. 160/2019, reca l’indicazione dell’AdeR quale soggetto legittimato alla riscossione. Al contrario, se l’atto specifica che la riscossione avverrà a cura dell’ente, ovvero tramite concessionario privato, sono dovuti gli oneri del 3% o 6%, a seconda del momento del pagamento, in ossequio all’art. 1, c. 803 L. 160/2019. Questa disparità mina il principio di equità sociale.
La questione interpretativa, invece, sorge in quanto diversi Comuni continuano a pretendere gli oneri di riscossione, nonostante abbiano legittimato l’AdeR, poiché è vigente l’art. 1, c. 803 L. 160/2019 non intaccato dalla L. 234/2021, né dal novellato art. 17 D.Lgs. 112/1999. Posizione condivisa da una parte della giurisprudenza di merito (ad esempio, sentenza n. 52/2024 C.G.T. I grado di Taranto).
L’art. 1, c. 785 L. 160/2019, tuttavia, prevede che, ove l’ente locale si avvalga dell’agente nazionale, si applicano le sole disposizioni del c. 792. È del tutto logico, pertanto, che in tal caso, non possa valere la disposizione del c. 803, ma ci si debba attenere alla disposizione generale dell’art. 17 D.Lgs. 112/1999.
D’altra parte, l’art. 1, c. 792, lett. i) L. 160/2019 non ha subito modifiche con la legge di Bilancio 2022, ma è altrettanto vero che non richiama in alcun modo il c. 803 della medesima disposizione. Prevede, infatti, che all’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, c. 2, lettere b), c) e d) D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. Gli oneri di riscossione interamente a carico del debitore previsti dalla norma, promulgata antecedentemente al 1.01.2022, non possono che essere gli oneri di riscossione di cui all’art. 17, c. 2, lett. a) D.Lgs. 112/1999 vigente ratione temporis. Anche perché l’art. 1, c. 792, lett. i) L. 160/2019 si applica esclusivamente nel caso in cui la riscossione sia affidata all’AdeR.
Se il legislatore avesse ritenuto applicabili le disposizioni del c. 803, riferite non solo agli oneri di riscossione, ma anche alle altre spese di notifica e per le procedure esecutive, non avrebbe nemmeno precisato che all’AdeR spettano, in aggiunta agli oneri, le quote di cui all’art. 17, c. 2, lettere b), c) e d) D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. Dopo la novità della L. 234/2021, l’art. 1, c. 792, lett. i) L. 160/2019 non è stato aggiornato e la criticità non è stata superata neanche dal recente Testo Unico.


Il Sole 24 Ore 19.04.2025