Novità dal Collegato lavoro

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Il Senato ha approvato in via definitiva il Collegato lavoro. Tra le novità si segnalano le seguenti:

  • si prevede la parificazione nella possibilità di utilizzare la modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro;
  • il periodo di prova massimo per i contratti a tempo determinato dovrà essere calcolato in 1 giorno (di effettivo lavoro) di prova ogni 15 giorni (di calendario) di rapporto di lavoro, e comunque coi seguenti limiti: non inferiore a due giorni di prova né superiore a 15 giorni di prova per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi; non superiore a 30 giorni di prova per i contratti a termine con durata tra 6 mesi e 12 mesi;
  • per le dimissioni per “fatti concludenti” se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza;
  • per il lavoro in somministrazione, in deroga alle previsioni del Ccnl, sarà ora consentito l’utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo» delle risorse FormaTemp a tempo determinato e indeterminato per lavoratori delle Agenzie per il lavoro. Inoltre, si elimina il limite temporale del 30.06.2025 per l’impiego (oltre i 24 mesi) dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro e inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice. Si rimuove la causale del contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione in caso di impiego da parte del somministratore di lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; 
  • in tema di lavoro stagionale, il Collegato Lavoro contiene un’interpretazione autentica in base alla quale oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr 1562/1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria;
  • sarà consentito lavorare durante la cassa integrazione. In tal caso, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi; 
  • sullo smart working si conferma che la comunicazione del datore, in via telematica al ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, va resa entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo;
  • sarà possibile assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo;
  • potranno accedere al regime forfettario i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato; 
  • l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere trasformato anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Il Sole 24 Ore 12.12.2024