Decreto IRPEF-IRES

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto di revisione dell’IRES e dell’IRPEF, almeno per quanto riguarda professionisti e imprese.
Tra le novità si segnala:
- per le società di comodo, la riduzione delle percentuali che la legge impone di applicare al costo fiscale di immobili, partecipazioni e altre immobilizzazioni per quantificare la soglia di proventi da raggiungere per evitare la maggiorazione IRES;
- l’equiparazione del regime del riporto delle perdite a quello delle operazioni di fusione e scissione. Infatti, viene confermato il vitality test e il vincolo patrimoniale e il venir meno del requisito relativo al numero minimo dei dipendenti, non presente nelle fusioni. Inoltre, sia per le perdite da trasferimento del controllo sia per quelle da operazioni straordinarie, sarà applicato il principio della libera trasferibilità nel gruppo;
- la neutralità fiscale per le operazioni straordinarie che coinvolgono studi associati e società tra professionisti. Al contrario, le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in studi associati e società semplici tra professionisti divengono componenti del reddito di lavoro autonomo, con il beneficio della tassazione separata se i corrispettivi sono percepiti in un unico periodo d’imposta;
- il non concorso a formare il reddito di lavoro autonomo dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate al committente, le quali perdono la detrazione per il professionista a eccezione del caso in cui non vengano rimborsate;
- il dimezzamento dell’aliquota di ammortamento nel primo periodo d’imposta per i beni strumentali e per le aliquote applicabili ai beni immateriali e ai diritti di natura pluriennale per i redditi di lavoro autonomo;
- per le produzioni vegetali con evoluti sistemi di coltivazione (vertical farm e colture idroponiche), la previsione della tassazione come reddito agrario per la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria e, per la parte restante, come reddito d’impresa in modo forfettario;
- l’inclusione della cessione di prodotti che derivano dallo svolgimento delle attività agricole che producono benefici sull’ambiente (crediti di carbonio) tra le attività agricole.
Sole 24 Ore 4.12.2024