Credito d’imposta “Industria 4.0”

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Per il tax credit “Industria 4.0” resta ferma l’attuale stratificazione per tipologie di beni e per momento di effettuazione dell’investimento. Tuttavia, con l’avvicinarsi del termine del 31.12.2024, per gli investimenti in beni strumentali “immateriali” funzionali ai processi di trasformazione “4.0“ (di cui all’allegato B alla L. 232/2016) occorre affrettarsi per fruire di un beneficio più alto. 

Infatti, ancorché l’agevolazione sia riconosciuta fino al 2025, la relativa misura decresce nel tempo: così, ad esempio, se l’investimento in un “bene immateriale 4.0” è effettuato entro il 31.12.2024, ovvero nel termine lungo del 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, mentre se lo stesso investimento è effettuato dal 1.01.2025, la misura decresce al 10% (sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro).

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in “beni materiali 4.0” (di cui all’allegato A alla L.232/2016) le aliquote applicabili nel 2025 sono analoghe a quelle previste per il 2024. Infatti, per il triennio 2023-2025 il credito d’imposta si articola in tre diverse misure in funzione dell’investimento ossia:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

Infine, per gli investimenti inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro. 

Italia Oggi 25.11.2024