Assoggettabilità iva per i distacchi del personale

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Con la conversione in legge del cd. “Decreto Salva-infrazioni” n. 131/2024, sono state introdotte rilevanti modifiche normative in tema di distacco e prestito del personale, che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.

Questa modifica risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.

L’intervento normativo abroga l’art. 8, comma 35 della Legge n. 67/1988, che stabiliva la non rilevanza ai fini IVA dei distacchi di personale per i quali era previsto il solo rimborso dei costi sostenuti.

Da gennaio 2025, i distacchi saranno soggetti a IVA se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, conformemente alla giurisprudenza comunitaria.

La nuova disciplina si applicherà esclusivamente ai:

  • distacchi e prestiti di personale stipulati dopo il 1° gennaio 2025;
  • contratti rinnovati a partire da tale data.



EFFETTI SULLE PARTI COINVOLTE:

  1. Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
    • L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
    • Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
  2. Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
    • Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
  3. Fuori campo IVA per operazioni internazionali
    • Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.


IMPLICAZIONI PRATICHE:

  1. Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
  2. Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
  3. Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.

Studio Eberle & Associati