Assoggettabilità iva per i distacchi del personale
La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.
Questa modifica risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.
L’intervento normativo abroga l’art. 8, comma 35 della Legge n. 67/1988, che stabiliva la non rilevanza ai fini IVA dei distacchi di personale per i quali era previsto il solo rimborso dei costi sostenuti.
Da gennaio 2025, i distacchi saranno soggetti a IVA se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, conformemente alla giurisprudenza comunitaria.
La nuova disciplina si applicherà esclusivamente ai:
- distacchi e prestiti di personale stipulati dopo il 1° gennaio 2025;
- contratti rinnovati a partire da tale data.
EFFETTI SULLE PARTI COINVOLTE:
- Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
- L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
- Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
- Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
- Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
- Fuori campo IVA per operazioni internazionali
- Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.
IMPLICAZIONI PRATICHE:
- Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
- Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
- Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.
Studio Eberle & Associati