Sanatoria e accesso al concordato preventivo
Il nostro articolo sul Concordato Preventivo Biennale al seguente link
Sanatoria speciale 2018-2022 con costo di almeno 1.000 euro per annualità: una regolarizzazione che partirà, di fatto, il 14.10.2024, quando i contribuenti troveranno nel cassetto fiscale una scheda di sintesi, una sorta di precompilata del concordato, con la tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente, nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento. Sogei comunica che tali dati saranno resi disponibili in formato elaborabile (.csv), in modo che il contribuente (o l’intermediario) potrà scaricarli anche nel suo pc per utilizzarli.
Sanatoria speciale 2018-2022 con costo di almeno 1.000 euro per annualità: una regolarizzazione che partirà, di fatto, il 14.10.2024, quando i contribuenti troveranno nel cassetto fiscale una scheda di sintesi, una sorta di precompilata del concordato, con la tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente, nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento. Sogei comunica che tali dati saranno resi disponibili in formato elaborabile (.csv), in modo che il contribuente (o l’intermediario) potrà scaricarli anche nel suo pc per utilizzarli.
L’accesso alla sanatoria presuppone la corresponsione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali, calcolata su una base imponibile forfettizzata. Il presupposto, però, è che nell’annualità che si intende regolarizzare, il soggetto abbia applicato gli Isa. Il punteggio Isa, infatti, è il dato necessario per calcolare la base imponibile su cui applicare la tassazione sostitutiva e per determinare la misura della stessa imposta sostitutiva. Tanto più il soggetto è stato “virtuoso Isa” quanto più basso, in termini proporzionali, sarà il costo della regolarizzazione. Per l’Irap, invece, la misura dell’imposta sostitutiva è sempre uguale a prescindere dal punteggio Isa ottenuto: 3,90%. La base imponibile è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato e il valore dello stesso incrementato in misura variabile a seconda del punteggio Isa ottenuto sul periodo. L’incremento va da un minimo del 5% (per i contribuenti con Isa 10) ad un massimo del 50% (per coloro con Isa inferiore a 3).
Per le annualità 2018, 2019 e 2022 l’imposta sostitutiva va da un minimo del 10% (Isa pari o superiore a 8) a un massimo del 15% (Isa inferiore a 6). Per il 2020 e 2021 le imposte sostitutive (redditi e Irap) sono ridotte del 30%.
Come base di calcolo si dovrebbe assumere il reddito d’impresa fiscalmente rilevante e quindi determinato tenendo conto delle eventuali rettifiche fiscali. È previsto che l’ammontare dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali per ciascuna annualità non possa essere inferiore a 1.000 euro. In tema di Irap, invece, non è previsto alcun minimale di versamento per annualità. Si ritiene che per i periodi d’imposta sanabili chiusi in perdita, mancando una base imponibile, si dovrà versare l’importo minimo di 1.000 euro. Non sono mai dovuti interessi e sanzioni (salvo quelli da rateazione se si sceglie il pagamento in 24 rate mensili).
Il costo della sanatoria dipende dal punteggio Isa ottenuto sulle annualità che si intende regolarizzare, tenendo conto anche del punteggio Isa ottenuto anche con l’adeguamento in dichiarazione.
Le nuove disposizioni non vietano la possibilità di compensare le imposte sostitutive dovute per effetto dell’adesione al ravvedimento speciale, con eventuali crediti compensabili.
Coloro che faranno accesso alla regolarizzazione speciale per uno o tutti i periodi si garantiranno il blocco delle rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo ex art. 39 Dpr 600/1973 e, in tema di Iva, ex art. 54, c. 2. 2° periodo Dpr 633/1972. La norma, però, non prevede alcuna preclusione in merito ai poteri istruttori ex artt. 32 e 33 Dpr 600/1973 e 51 e 52 Dpr 633/1972.
Le cause di decadenza del ravvedimento speciale sono regolate in maniera specifica: decadenza dal concordato preventivo biennale, decadenza dalla rateazione eventualmente scelta, applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti commessi nel corso dell’anno d’imposta ravveduto. Restano da chiarire gli eventuali effetti qualora, in sede di controllo, dovesse emergere che il punteggio Isa ottenuto nel periodo sanato speciale era errato.
Il Sole 24 Ore 13.10.2024