Il Concordato Preventivo Biennale

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Che cos’è il Concordato Preventivo Biennale?

 Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un nuovo strumento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi; è esclusivamente usufruibile (i) dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (e quindi società e lavoratori autonomi in regime ordinario con ricavi / compensi pari o inferiori a Euro 5.164.569) nonché (ii) dalle persone fisiche che aderiscono al regime forfetario.

Per i soggetti ISA, il CPB è riferito ai periodi d’imposta 2024 e 2025, mentre per i forfettari è stato introdotto solamente per il periodo d’imposta 2024. 

Il CPB consiste in un preventivo accordo tra il Fisco e il contribuente in cui viene proposto e “concordato” un determinato volume di reddito, diverso per ogni periodo d’imposta, che diviene “fisso”, ai fini impositivi, per un biennio.

In sostanza l’Agenzia delle Entrate propone un reddito da CPB, e quale il contribuente può scegliere se aderire o meno; su quel reddito verranno calcolate le relative imposte.  Entro il 02.12.2024 andrà versato il secondo o unico acconto 2024 delle imposte nonché la maggiorazione di acconto in caso di adozione al CPB.

Tra i vantaggi comprende anche:

  • la non-tassazione dell’eventuale reddito eccedente a quello da CPB prodotto nell’intervallo temporale considerato e
  • la fruizione del “regime premiale ISA” per i contribuenti con punteggio massimo di affidabilità (pari a 10), non rilevando quindi il risultato ISA effettivamente ottenuto.

Nel complesso si può quindi affermare che il CPB risulti uno strumento conveniente per tutti i contribuenti con una concreta aspettativa di un reddito crescente durante il 2024 e il 2025. risulta invece uno strumento svantaggioso per coloro si attendano dei redditi in linea con lo storico andamento e/o diminuzione.

Nel dettaglio risulterà molto più semplice la verifica della convenienza per i contribuenti in regime forfettario (residuando unicamente due mesi al termine del periodo d’imposta 2024) mentre per i soggetti ISA (quali società e lavoratori autonomi in regime ordinario) l’esito sarà molto più aleatorio dovendo stimare i redditi anche dell’intero periodo d’imposta successivo (il 2025).

 

Quali sono gli effetti?

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) nei periodi d’imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfettari). Il reddito concordato non produce effetti sull’iva che dovrà in ogni caso essere regolarmente tenuta e versata.

Il reddito effettivo rimarrà rilevante esclusivamente in sede di quantificazione delle deduzioni/detrazioni IRPEF (o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria), nonché ai fini ISEE.

L’accettazione della proposta di concordato produce effetti anche in termini di contributi previdenziali. Infatti, gli eventuali maggiori/minori redditi effettivi prodotti non assumeranno rilevanza per la determinazione dei contributi, rimanendo però possibile il calcolo sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Per i periodi oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti salvo che, in esito all’attività istruttoria, non risultino cause di decadenza (vedi punto a pagina seguente).

 

Quali sono i termini?

L’adesione al concordato preventivo biennale deve essere espressa entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 ovvero entro il 31/10/2024. Si precisa che la ragione del ritardo nella presentazione di questo nuovo strumento è imputabile alla stessa Agenzia delle Entrate che ancora oggi propone continue modifiche all’istituto stesso.

 

Quali sono i requisiti?

  • Assenza di debiti tributari e contributivi complessivamente pari o superiori a 5.000 € al 31/12/2023; non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione;
  • assenza di omesse dichiarazioni fiscali dovute nel triennio 2021-2023;
  • assenza di condanne per reati tributari nel triennio 2021-2023;
  • sono esclusi i contribuenti che hanno conseguito redditi o quote di redditi: (i) in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, (ii) in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • nel 2023 l’attività d’impresa o lavoro autonomo deve aver conseguito redditi esenti/esclusi dalla base imponibile in misura minore al 40% del reddito/lavoro dichiarato;
  • nel 2024 la società non deve essere interessata da operazioni di fusione/scissione o conferimento/cessione d’azienda; per le società di persone/studi associati non devono essere intercorse modifiche nella compagine sociale;
  • in caso di contribuente forfetario si è esclusi in caso di inizio attività nel 2023.

Nel corso dell’iter di conversione in Legge del Decreto Omnibus è stato approvato un emendamento che introduce una sanatoria abbinata al concordato biennale: sarà possibile sanare le irregolarità dichiarative dal 2018 al 2022, versando un’imposta ridotta solo su una quota del maggior reddito dichiarato. Si attendono specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Qual è il reddito oggetto del CPB?

Il reddito concordato rimane comunque una proposta avanzata dal Fisco (le cui modalità di calcolo non sono ben definite) che deve essere accettata (o meno) dal contribuente, ma risulta riferibile esclusivamente alla tipica attività svolta dal contribuente stesso.

Rimangono conseguentemente escluse tutte le componenti di reddito straordinarie che dovranno, nell’eventualità, essere addizionate al reddito proposto, quali ad esempio: plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive.

L’accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate implica che per l’intera durata del concordato eventuali maggiori/minori redditi effettivi non assumono alcuna rilevanza per la determinazione del calcolo delle imposte (IRPEF/persone fisiche o IRES/soggetti giuridici) e dei contributi previdenziali.

 

Tassazione

Aderendo al CPB, il contribuente può versare le imposte con l’aliquota di riferimento sul reddito da CPB applicando la tassazione sostitutiva variabile in base al punteggio ISA. Infatti, il D.Lgs. 108/2024, per rendere maggiormente vantaggioso il CPB, ha previsto un’ulteriore riduzione del carico impositivo attraverso un sistema di tassazione sostitutivo opzionale da poter applicare sulla differenza (positiva) tra il reddito concordato (2024 – 2025) e il corrispondente reddito effettivamente realizzato nell’ultimo esercizio ante-concordato (2023).

L’imposta sostitutiva incrementale IRPEF/IRES e addizionali IRPEF (esclusione dell’IRAP) è applicata con un’aliquota variabile secondo il proprio livello ISA:

  • 10% à livello ISA, nel 2023, pari o superiore a 8;
  • 12% à livello ISA, nel 2023, pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
  • 15% à livello ISA, nel 2023, inferiore a 6.

Per i forfettari, aliquota al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.

 

Quali sono le cause di cessazione e di decadenza dal CPB?

Il concordato perde efficacia, a partire dal periodo d’imposta in cui tali condizioni si verificano, se durante il biennio oggetto del concordato:

  • viene modificata l'attività rispetto a quella ante-concordato, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA;
  • il soggetto che ante-concordato applicava gli ISA aderisce al regime forfetario;
  • vengono effettuate operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (già requisito per poter accedere al concordato stesso);
  • il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori a 746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfettari); ricorrendo tali ipotesi, si verifica la fuoriuscita dal regime ISA o forfetario, ma non anche dal CPB che resta efficace;
  • l’attività venga, in uno dei due periodi di imposta, cessata.

Il concordato, invece, decade per entrambi i periodi d’imposta (prescindendo dal momento in cui ha avuto luogo la violazione) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • accertamento nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025 di ricavi non dichiarati o di costi indeducibili per più del 30% dei ricavi dichiarati;
  • la comunicazione infedele dei dati rilevanti nei modelli ISA 2023 tale da determinare un minor reddito (o valore della produzione IRAP) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • la presentazione di una dichiarazione integrativa sul periodo d’imposta 2023 da cui scaturisce una diversa quantificazione di reddito (o valore della produzione) come da punto precedente;
  • venir meno o verificata insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato stesso (vedi requisiti al CPB);
  • omesso versamento delle imposte dovute sul reddito concordato riscontrato a seguito dell’attività di controllo;
  • omessa presentazione, nel biennio oggetto del concordato, anche di una sola dichiarazione fiscale dovuta;
  • omessa o infedele trasmissione dei corrispettivi o manomissione del Registratore Telematico (3 o più violazioni, anche in giorni diversi);
  • mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di accertamento;
  • omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei Registratori Telematici.


Nel caso di decadenza del concordato restano dovute le imposte/contributi determinati sul reddito/valore della produzione concordati solo se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.


Studio Eberle & Associati