Novità dal Collegato lavoro
È prevista per oggi 9.10.2024 l'approvazione della Camera del cosiddetto “collegato lavoro” che dovrà passare all’esame del Senato.
Tra le novità si segnalano le seguenti:
- in tema di dimissioni per “fatti concludenti”, se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore;
- si prevede la parificazione nella possibilità di utilizzare la modalità telematica anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro;
- riguardo al lavoro in somministrazione, si escludono dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1.01 dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a tempo determinato coinvolga lavoratori assunti dall’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato, o lavoratori assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, over 50 anni);
- in materia di lavoro stagionale, si interviene attraverso un’interpretazione autentica in base alla quale oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (DPR del 1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl;
- si potrà lavorare durante la cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi;
- la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro (tale periodo non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i rapporti fino a 6 mesi, e a 30 giorni per quelli tra 6 mesi e un anno);
- sullo smart working si conferma che la comunicazione del datore, in via telematica al Ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo;
- è prevista la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo;
- l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere trasformato anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Il Sole 24 Ore 9.10.2024