Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.09.2024 il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, correttivo del Codice della crisi d’impresa. Le novità sono applicabili anche alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 40 del Codice della crisi, agli strumenti di regolazione della crisi, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data odierna. Pur essendo questa la regola, è prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno introdotto la possibilità di un accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, così come a quelle che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo. Più precisamente:
- si applica solo alle composizioni negoziate avviate con istanza di nomina dell’esperto ex art. 17 CCII la possibilità per il debitore, prevista dal novello c. 2-bis dell’art. 23, di concludere con le agenzie fiscali, anche nell’ambito di tale percorso, un accordo transattivo avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari, Iva inclusa, oltre ai relativi accessori (sanzioni e interessi);
- trova analogamente applicazione solo con riguardo alle proposte di transazione presentate dal 28.09.2024 il nuovo c. 4 dell’art. 88, che prevede espressamente la possibilità dell’omologazione forzosa della transazione fiscale e previdenziale anche nel concordato preventivo in continuità. Poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta ove sia modificato il piano di concordato, occorrerà verificare, caso per caso, se quella successiva presenta modifiche tali da poter essere considerata realmente una nuova proposta a cui siano conseguentemente applicabili le (più favorevoli) disposizioni introdotte dal correttivo in tema di omologazione forzosa;
- le limitazioni al cram down fiscale e contributivo introdotte con riguardo alle proposte di transazione formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti sono, per contro, applicabili solo alle proposte presentate alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali dal 28.09.2024. Le medesime regole si applicano all’incremento delle soglie di soddisfacimento dei debiti tributari e contributivi richieste ai fini del cram down, che sono state elevate, a seconda dell’ampiezza delle adesioni degli altri creditori, al 50 e al 60% del debito senza sanzioni e interessi (corrispondenti a circa il 37 e 44% del debito integrale);
- solo dal 28.09.2024 può essere formulata alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali una proposta per ridurre e/o dilazionare il pagamento dei debiti tributari e contributivi nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
- Si applica anche alle procedure di concordato preventivo in continuità già pendenti al 28.09.2024 la modifica apportata al c. 2 dell’art. 112 CCII, contenente la disciplina della «ristrutturazione trasversale», ai sensi del quale il tribunale omologa il concordato in continuità aziendale anche in assenza del voto favorevole di tutte le classi, se, oltre alle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c), la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (lettera d). Il correttivo chiarisce che l’espressione «in mancanza» è riferita all’ipotesi in cui difetti la maggioranza delle classi: il concordato, indipendentemente da quando sia stato proposto, può dunque essere omologato anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori, qualora si tratti «di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione» (cioè dei creditori che costituiscono la cosiddetta «classe svantaggiata»).
Il Sole 24 Ore 28.09.2024