Chiarimenti delle Entrate sul concordato preventivo biennale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2024, ha fornito indicazioni in merito al concordato preventivo, comprendendo una serie di risposte a quesiti.
In particolare, tra le cause ostative si ricordano i debiti tributari e contributivi, che devono riguardare solo il soggetto destinatario della proposta senza che siano presi in considerazione quelli dei soci di società trasparenti; non rilevano quelli oggetto di rateizzazione o sospensione, ma solo quelli definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. La verifica deve essere effettuata al 31.12.2023 e, in caso di eccedenza rispetto al limite di 5.000 euro, complessivi comprendendo interessi e sanzioni, è possibile rientrare all’interno della soglia, versando l’eccedenza entro la presentazione della dichiarazione contenente la proposta di concordato.
Ai fini Irap, il valore della produzione deve essere considerato al netto anche delle spese del personale e delle altre deduzioni di cui all’art. 11 D.Lgs. 446/1997.
Inoltre, è stato precisato che, per coerenza con il caso di conferimento, rientra tra le cause di esclusione o cessazione dal concordato anche la cessione del ramo d’azienda intervenuta nel primo anno di concordato.
Infine, per le persone che aderiranno, la quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva non rileverà nella base di calcolo delle aliquote progressive sul reddito tassato ordinariamente.
Il Sole 24 Ore 18.09.2024