Bonus investimenti transizione industria 5.0
BONUS INVESTIMENTI TRANSIZIONE INDUSTRIA 5.0
Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese è istituito il Piano Transizione 5.0. A tale scopo l’articolo 38 del c.d. Decreto-legge “PNRR” disciplina un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati, relativi a tale transizione, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono, nello specifico, una complessiva riduzione dei consumi energetici aziendali. Di seguito si offre un’analisi dell’articolo citato per chiarire gli aspetti maggiormente rilevanti dell’agevolazione.
Chi ne può beneficiare? (comma 2 e 3)
Come disciplinato dal secondo comma del citato articolo l’agevolazione è rivolta a tutte le imprese residenti in territorio italiano e anche alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Prescindono, quindi, la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. A tale requisito soggettivo ne viene affiancato uno oggettivo: tali soggetti, per poter beneficiare del credito, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 devono aver effettuato nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui conseguano rilevanti riduzioni dei consumi energetici.
La spettanza del beneficio risulta comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Escluse sono unicamente le imprese coinvolte in procedure di liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale e gli esercenti di arti e professioni.
In cosa devo investire? (comma 4 e 5)
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») e B (Beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0») Legge 232/2016 tramite i quali venga conseguita una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto, non inferiore al 3 per cento (fattispecie generale) o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento (fattispecie particolare).
Si precisa, inoltre, come all’interno degli interventi agevolabili rientrino, su specifica indicazione della normativa, anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione (e deposito) di energia da fonti rinnovabili destinata unicamente all’autoconsumo (unica eccezione: biomasse).
Infine, seppur con qualche limitazione aggiuntiva (si veda sul punto art. 38 co. 5 D.L. 19/2024), anche le spese per la formazione del personale qualora rivolte all’acquisizione di competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi aziendali.
Risultano categoricamente esclusi gli investimenti riguardanti: veicoli e altri mezzi di trasporto in generale, fabbricati e costruzioni, beni per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (beni, cioè, con piani di ammortamento potenzialmente elevati).
Quando devo investire?
Il periodo di riferimento comprende gli anni 2024 e 2025. Come anticipato infatti sono agevolabili i progetti innovativi avviati dall’1° gennaio 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Si evidenzia come la data di avvio di un progetto sia da considerare la data del primo impegno giuridicamente vincolante (come la firma di un contratto) ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento messo in atto.
Un progetto è da ritenersi, invece, terminato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento programmato.
A quanto ammonta il beneficio? (comma 7, 8 e 9)
Il beneficio di tale agevolazione consta in un credito d’imposta di misura variabile a seconda del livello ottenibile di riduzione dei consumi mediante gli investimenti programmati. Viene riconosciuto sulla base di un limite massimo complessivo di 50 milioni ed è inderogabilmente subordinato al completamento dell’intero progetto di innovazione.
Misura del credito d’imposta
- 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti oltre i 10 e fino a 50 milioni di euro;
oppure
Per una riduzione particolare dei consumi energetici (Opzione 2): minimo del 5% fino al 10%
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti oltre i 10 e fino a 50 milioni di euro;
oppure
Per una riduzione particolare dei consumi energetici (Opzione 2): dal 10% al 15%
- 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per investimenti oltre i 10 e fino a 50 milioni di euro;
Per una riduzione generale dei consumi energetici (Opzione 1): superiore al 10%
oppure
Per una riduzione particolare dei consumi energetici (Opzione 2): superiore al 15%
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, normalizzati da variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Come si richiede il credito d’imposta? (comma 10 e 11)
La procedura di accesso al beneficio è strutturabile in 3 diverse fasi, tutte da effettuare tramite il portale “Transizione 5.0” del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
1-Comunicazione preventiva di prenotazione del credito d’imposta
La comunicazione inziale, su modello standard fornito dal GSE, deve contenere tutte le informazioni utili all’individuazione del soggetto beneficiario, del progetto d’innovazione complessivo (comprensivo di data di avvio e conclusione), gli investimenti agevolabili (con relativo ammontare) e, soprattutto, l’importo del credito d’imposta potenzialmente ottenibile data la singola circostanza.
Si precisa fin da subito che, con una circolare, il GSE ha chiarito che, nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o dovessero aumentare da quelli dichiarati in sede di prima comunicazione, il credito d’imposta sarà PARI a quello originariamente prenotato. Mentre qualora i costi dovessero risultare minori il credito d’imposta sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi minori costi comunicati.
A tale prima comunicazione deve essere allegata anche la certificazione “tecnica” ex ante (nella forma di perizia asseverata tramite modello messo a disposizione dal GSE) relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili descritti.
Il GSE entro 5 giorni comunica all’impresa l’importo del credito prenotato nel limite delle risorse disponibili.
2- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati
Entro 30 giorni dalla ricezione della conferma del credito prenotato l’impresa deve trasmettere una comunicazione da cui si evinca (tramite gli estremi delle fatture) l’effettuazione degli ordini accettati dai fornitori con pagamento a titolo di acconto nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili.
Entro 5 giorni da tale comunicazione, il GSE, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, il nuovo minore importo (qualora i costi dovessero risultare minori).
3- Comunicazione conclusiva di completamento degli investimenti
A conclusione del progetto d’innovazione (e in ogni caso entro il 28/02/2026) l’impresa trasmette comunicazione contenente informazioni necessarie ad individuare il progetto completato, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e il relativo credito d’imposta. Ad essa, come per comunicazione iniziale, è allegata la relazione “tecnica” ex post (nella forma di perizia asseverata tramite modello messo a disposizione dal GSE) relativa alla conformità di realizzazione degli interventi rispetto alla relazione ex ante.
Entro 10 giorni dalla presentazione di tale ultima comunicazione il GSE comunica l’effettivo importo del credito spendibile unicamente in compensazione e, decorsi 10 giorni, quest’ultimo risulterà pienamente usufruibile.
Come posso utilizzare il credito d’imposta ottenuto? (comma 13, 14 e 18)
Il credito d’imposta ottenuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025.
L’ammontare residuo a tale data potrà essere riportato in avanti ed utilizzato in cinque quote annuali di uguale importo. Tale particolare credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale di un gruppo d’imprese.
Viene, comunque, previsto il “recapture” dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono: ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto) e anche in caso di mancato esercizio d’opzione per il riscatto (nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria).
L’agevolazione decade, inoltre, anche qualora nel medesimo periodo di tempo non dovesse essere mantenuto il livello di riduzione dei consumi conseguito.
Il credito d’imposta del Piano di Transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con: il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. Della L. 178/2020 e il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.
Dott. Giacomo Eberle – Studio Eberle & Associati