Sospensioni del Fisco per il mese di agosto

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L'art. 37, c. 11 bis, primo periodo D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con scadenza dal 1° al 20.08 di ogni anno, possano essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 
Nel secondo periodo della norma è previsto, inoltre, che i termini per la presentazione dei documenti e delle informazioni chiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e dagli enti impositori, sono sospesi dal 1.08.2024 al 4.09.2024. I termini riprenderanno dal 5.09.2024. Non sono invece sospesi i termini per le richieste effettuate nell’ambito dei cosiddetti controlli sostanziali, cioè relativi alle attività di accesso, ispezione e verifica, così come le procedure per i rimborsi Iva.
Il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto altre sospensioni per gli invii delle comunicazioni tributarie. Infatti, sono previsti due periodi di sospensione nell’arco dell’anno, dal 1° al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, relativi all’invio di alcuni atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. 
Resta invariato quanto stabilito dall’art. 7 quater, c. 17 D.L. 193/2016. Pertanto, nel periodo dal 1.08 al 4.09 sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per i versamenti relativi agli avvisi bonari e agli avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Nel caso in cui il termine di 30 giorni per adempiere a quanto chiesto dall’avviso bonario, o fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizia a decorrere nel periodo che 1.08 – 4.09.2024, questo termine si sposta al 5.09.2024. In questi casi sarà possibile provvedere fino al 5.10.2024, che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 7.10.2024. 

Il Sole 24 Ore 30.07.2024