Novità per il riporto delle perdite fiscali

L’art. 16 dello schema di decreto legislativo delegato di revisione dell’Irpef e dell’Ires è stato approvato dal Governo in via preliminare, e non ancora trasmesso al Parlamento. La bozza del testo prevede importanti novità per il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione (che riguarderà anche le eccedenze Ace e gli interessi passivi indeducibili da art. 96 D.P.R. 917/1986).
Le principali novità sono le seguenti:
- doppio test di vitalità economica, che andrà verificato anche per il periodo interinale;
- il limite del patrimonio netto per il riporto delle perdite nella fusione/scissione potrà essere calcolato in base al valore corrente, determinato in base a una perizia giurata di stima (alternativamente rileva il valore contabile risultante dall’ultimo bilancio);
- in caso di retrodatazione, ai fini delle imposte sui redditi, della fusione/scissione all’inizio dell’esercizio, saranno sottoposte ai limiti di riporto anche le perdite fiscali che si sarebbero generate autonomamente in capo alla incorporata nel periodo interinale;
- le limitazioni dell’art. 84 D.P.R. 917/1986 (norma anti "bare fiscali") sono quelle che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento delle partecipazioni (le perdite del periodo di imposta in corso, se il trasferimento interviene dopo sei mesi dalla chiusura di tale periodo);
- le perdite consolidate e omologate saranno liberamente trasferibili;
- la modifica dell’attività, ai fini dell’art. 84 D.P.R. 917/1986, si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico;
- test di vitalità armonizzati con gli artt. 84 e 172 D.P.R. 917/1986.
Il Sole 24 Ore 29.07.2024