Accordo infragruppo per evitare l’accusa di bancarotta
L’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di pagamenti infragruppo e gestione di cassa accentrata (cash pooling) rispetto al reato di bancarotta è pressoché consolidato (Cassazione, su tutte le sentenze nn. 37062/2022, 39139/2023, 23910/2024, 34457/2018): i pagamenti effettuati in favore della società controllante non configurano il reato di bancarotta e possono essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling.
Tuttavia, per essere considerati tali, devono sottostare alla condizione che i rapporti giuridici ed economici interni al gruppo siano opportunamente formalizzati e puntualmente regolamentati; conseguentemente, i Consigli di amministrazione delle società interessate devono deliberare il contenuto dell’accordo, definendone l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.
Il Sole 24 Ore
Tuttavia, per essere considerati tali, devono sottostare alla condizione che i rapporti giuridici ed economici interni al gruppo siano opportunamente formalizzati e puntualmente regolamentati; conseguentemente, i Consigli di amministrazione delle società interessate devono deliberare il contenuto dell’accordo, definendone l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.
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