Sanzioni crediti inesistenti e non spettanti

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.06.2924, n. 150 il D.Lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, che riscrive, con effetto dal 1.09.2024, la definizione di crediti d'imposta “non spettanti” e “inesistenti”, ampliando la categoria dell'illecito più grave (crediti “inesistenti”) ma riducendo la sanzione applicabile in tali casi, con l’introduzione anche di una “mini-sanzione” da 250 euro per i casi meno gravi.

Infatti, prima del decreto la sanzione variava dal 100% al 200% del credito inesistente compensato, mentre l'art. 2, c. 1, lett. l), n. 3) del decreto, modificando l'art. 13 D.Lgs. 471/1997, la riduce al 70%, in misura fissa. Tuttavia, tale sanzione al 70% può essere aumentata dalla metà al doppio nel caso specifico in cui non solo il credito sia inesistente, ma sia fondato su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”. In sintesi, le frodi rappresentano una fattispecie a sé, e la sanzione del 70% in questi casi va dal 105% al 140%, una misura comunque più bassa del precedente 200%.

Anche per i crediti “non spettanti” la sanzione, precedentemente al 30%, si riduce al 25%, mentre si applica una sanzione di 250 euro nel caso in cui il credito sia utilizzato in compensazione in difetto di adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che questi non fossero previsti a pena di decadenza e la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è commessa.

Italia Oggi