Compensazione in F24 della super Ace senza visto di conformità

Non serve il visto di conformità per compensare in F24 il credito derivante dalla conversione della super-Ace di cui al Dl 73/2021: lo ha precisato la risposta a interpello n. 139 del 21.06.2024.
Si tratta di un credito che deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nell’art. 1, c. 574 L. 147/2013. Pertanto, l’indicazione di tale credito nel modello Redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto. La compensazione del credito da super-Ace nel modello F24 è effettuabile senza limite di importo e senza necessità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione da cui emerge. La risposta n. 139/2024 conferma, inoltre, che si possono compensare le somme a debito a titolo di prelievo erariale unico (D.L. 269/2003) e di canone di concessione [c. 530, lett. b) L. 266/2005] - debito di ’’carattere non fiscale’’ - con i crediti di imposta da super-Ace e da bonus per interventi edilizi. In materia di crediti da super-Ace, va ricordata la stretta antifrode introdotta dall’articolo 5 del Dl 39/2024. La disposizione, in vigore dal 30.03.2024, consente una sola cessione del credito ed estende ai cessionari la responsabilità per eventuali violazioni. I crediti che alla data del 30.03.2024 risultano ceduti possono essere nuovamente ceduti una sola volta.
Il Sole 24 Ore
Si tratta di un credito che deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nell’art. 1, c. 574 L. 147/2013. Pertanto, l’indicazione di tale credito nel modello Redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto. La compensazione del credito da super-Ace nel modello F24 è effettuabile senza limite di importo e senza necessità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione da cui emerge. La risposta n. 139/2024 conferma, inoltre, che si possono compensare le somme a debito a titolo di prelievo erariale unico (D.L. 269/2003) e di canone di concessione [c. 530, lett. b) L. 266/2005] - debito di ’’carattere non fiscale’’ - con i crediti di imposta da super-Ace e da bonus per interventi edilizi. In materia di crediti da super-Ace, va ricordata la stretta antifrode introdotta dall’articolo 5 del Dl 39/2024. La disposizione, in vigore dal 30.03.2024, consente una sola cessione del credito ed estende ai cessionari la responsabilità per eventuali violazioni. I crediti che alla data del 30.03.2024 risultano ceduti possono essere nuovamente ceduti una sola volta.
Il Sole 24 Ore