Compensazione in F24 della super Ace senza visto di conformità

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Non serve il visto di conformità per compensare in F24 il credito derivante dalla conversione della super-Ace di cui al Dl 73/2021: lo ha precisato la risposta a interpello n. 139 del 21.06.2024.

Si tratta di un credito che deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nell’art. 1, c. 574 L. 147/2013. Pertanto, l’indicazione di tale credito nel modello Redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto. La compensazione del credito da super-Ace nel modello F24 è effettuabile senza limite di importo e senza necessità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione da cui emerge. La risposta n. 139/2024 conferma, inoltre, che si possono compensare le somme a debito a titolo di prelievo erariale unico (D.L. 269/2003) e di canone di concessione [c. 530, lett. b) L. 266/2005] - debito di ’’carattere non fiscale’’ - con i crediti di imposta da super-Ace e da bonus per interventi edilizi. In materia di crediti da super-Ace, va ricordata la stretta antifrode introdotta dall’articolo 5 del Dl 39/2024. La disposizione, in vigore dal 30.03.2024, consente una sola cessione del credito ed estende ai cessionari la responsabilità per eventuali violazioni. I crediti che alla data del 30.03.2024 risultano ceduti possono essere nuovamente ceduti una sola volta.

Il Sole 24 Ore