Ravvedimento con sanzioni incrementate per infedele dichiarazione

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Nell’ambito del ravvedimento speciale, grazie al quale sarà possibile beneficiare della sanzione ridotta nella misura di 1/18 del minimo fino al 31.05.2024, in alcuni casi in cui non si può fare riferimento alla misura ordinaria del 90% (art. 1 D.Lgs. 471/1997 per le infedeltà dichiarative) per la presenza di incrementi sanzionatori connessi a specifiche ipotesi, come negli esempi seguenti:
  • aumento di 1/3 della sanzione per i redditi prodotti all’estero, che è quindi compresa tra il 120 e il 240% delle imposte evase;
  • raddoppio delle sanzioni nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato non indicati nel quadro RW;
  • raddoppio delle sanzioni nel caso di canoni soggetti a cedolare secca non dichiarati o infedelmente dichiarati (art. 1, c. 7 D.Lgs. 471/1997): la riduzione nella misura di 1/18 del minimo non va calcolata sul 90% (come per qualsiasi infedeltà dichiarativa), ma sul 240%. Ai fini del ravvedimento speciale, pertanto, la sanzione da pagare sarebbe pari al 13,33% dell’imposta.

Il Sole 24 Ore