Compensazione per investimenti in beni strumentali 2021 e 2022
L’Agenzia delle Entrate, con una Faq del 16.04.2024, ha integrato la risoluzione n. 19/E/2024, affermando che sono ancora liberamente compensabili i crediti d’imposta relativi a investimenti in beni strumentali 4.0 interconnessi nel 2023 o nel 2024, ma effettuati nel 2021 o nel 2022, poiché essendo stati prenotati prima del 2023 non rientrano nella stretta disposta dal D.L. 39/2024.
Inoltre, per operare la compensazione, dovrà essere indicato come “anno di riferimento” quello di effettuazione o di avvio dell’investimento e, quindi, 2021 o 2022.
Più in particolare, i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Il Sole 24 Ore
Inoltre, per operare la compensazione, dovrà essere indicato come “anno di riferimento” quello di effettuazione o di avvio dell’investimento e, quindi, 2021 o 2022.
Più in particolare, i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Il Sole 24 Ore