Compensazione per investimenti in beni strumentali 2021 e 2022

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L’Agenzia delle Entrate, con una Faq del 16.04.2024, ha integrato la risoluzione n. 19/E/2024, affermando che sono ancora liberamente compensabili i crediti d’imposta relativi a investimenti in beni strumentali 4.0 interconnessi nel 2023 o nel 2024, ma effettuati nel 2021 o nel 2022, poiché essendo stati prenotati prima del 2023 non rientrano nella stretta disposta dal D.L. 39/2024.
Inoltre, per operare la compensazione, dovrà essere indicato come “anno di riferimento” quello di effettuazione o di avvio dell’investimento e, quindi, 2021 o 2022.

Più in particolare, i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Il Sole 24 Ore