Base imponibile nell’asta immobiliare
Attualmente, l’art. 44 D.P.R. 131/1986 stabilisce che, per la vendita fatta in sede di espropriazione forzata o all’asta pubblica, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, ma non prende in esame altre forme di vendita nell’ambito della crisi.
Allo scopo di evitare i contrasti interpretativi emersi, generalmente definiti da pronunce favorevoli ai contribuenti, il decreto delegato sulla fiscalità della crisi dovrebbe modificare anche l’art. 44, c. 1, D.P.R. 131/1986, precisando che le disposizioni si applicano in ogni caso alle vendite attuate nell’ambito delle seguenti procedure:
- liquidazione giudiziale;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- concordato preventivo;
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- concordato semplificato liquidatorio;
- concordato minore;
- ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.
Il Sole 24 Ore