Base imponibile nell’asta immobiliare

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Attualmente, l’art. 44 D.P.R. 131/1986 stabilisce che, per la vendita fatta in sede di espropriazione forzata o all’asta pubblica, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, ma non prende in esame altre forme di vendita nell’ambito della crisi.

Allo scopo di evitare i contrasti interpretativi emersi, generalmente definiti da pronunce favorevoli ai contribuenti, il decreto delegato sulla fiscalità della crisi dovrebbe modificare anche l’art. 44, c. 1, D.P.R. 131/1986, precisando che le disposizioni si applicano in ogni caso alle vendite attuate nell’ambito delle seguenti procedure:

  • liquidazione giudiziale;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • concordato preventivo;
  • piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • concordato semplificato liquidatorio;
  • concordato minore;
  • ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.

Il Sole 24 Ore