Sanatoria dei corrispettivi

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Incrocio di scadenze per aderire alle sanatorie per omessa o irregolare certificazione Iva dei corrispettivi: al fine di promuovere ulteriormente l’adempimento spontaneo e l’emersione di base imponibile, con la bozza del decreto legge energia e fisco, è introdotta una misura di regolarizzazione, sotto forma di ravvedimento operoso speciale, caratterizzata da un ambito temporale di applicazione e termini di adesione e versamento posti in continuità con la medesima sanatoria nella legge di Bilancio 2023.

Quest’ultima sanatoria guardava alle violazioni commesse in relazione alle dichiarazioni presentate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, in scadenza il 30.09.2023 e il 31.10.2023 per le irregolarità formali.

La nuova sanatoria riguarderà, invece, le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse nel periodo compreso tra il 1.01.2022 e il 30.06.2023 con pagamento integrale del dovuto, senza tuttavia possibilità di rateazione come nell’attuale definizione, da effettuarsi entro il 15.12.2023.
Sarebbe opportuno, per questo motivo, un differimento del primo termine di scadenza, facendolo coincidere con quello di metà dicembre.
La definizione avverrà, in ogni caso, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso speciale il quale, a differenza dell’ordinario ravvedimento operoso, riconosce la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale.

Per quanto riguarda la regolarizzazione in scadenza il 30.09.2023, la stessa sana violazioni ancora accertabili, riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti.
Entro il 30.09.2023 si dovrà procedere sia con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima delle otto rate complessive, sia con la rimozione della violazione, ad esempio presentando la dichiarazione integrativa.

Tale ravvedimento speciale permette di sanare anche le violazioni prodromiche alla dichiarazione come l’omessa o infedele fatturazione oppure una indebita detrazione, mentre risultano escluse le violazioni che possono emergere da una liquidazione automatica delle dichiarazioni come, ad esempio, gli omessi o tardivi versamenti di imposte dichiarate. Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.

Il nuovo ravvedimento operoso speciale permetterà, invece, di rimuovere le violazioni di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 6 D.Lgs. 471 /1997, relative a documentazione e registrazione di operazioni imponibili, non imponibili, esenti, non soggette o a reverse charge;
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, anche con dati incompleti o non veritieri, di corrispettivi telematici;

mancata emissione di documenti commerciali o loro emissione per importi inferiori a quelli reali;

omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

L’ambito temporale di riferimento comprende l’anno 2022 e il 1° semestre 2023.
Il ravvedimento sarà realizzato versando in unica soluzione quanto dovuto non essendo qui prevista la possibilità di rateazione. La misura è sempre quella pari a 1/18 del minimo edittale, con un importo dovuto pari ad almeno 2.000 euro (non individuata, invece, con l'attuale definizione).

Oltre alla regolarizzazione con versamento ridotto delle sanzioni e delle maggiori imposte e interessi, si dovrà anche procedere con la presentazione delle dichiarazioni integrative se le violazioni hanno comportato una infedeltà dichiarativa o un omesso o carente versamento di Iva in sede di liquidazioni periodiche.

Il Sole 24 Ore